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Con la circolare 18/2023 il responsabile del Settore Tecnico Normativo del patronato Inac Romolo Esposito informa tutte le sedi e gli uffici delle istruzioni applicative emanate dall’Istituto di Previdenza in merito al riconoscimento una tantum esteso anche ai lavoratori autonomi e professionisti privi di Partita Iva, così come da decreto interministeriale del 7 dicembre scorso.

INDENNITÀ UNA TANTUM, LE CATEGORIE ESCLUSE

”L’Inps ha emanato le istruzioni applicative, nello specifico ha precisato che non rientrano nella platea prevista da detta norma le seguenti categorie:
– assicurati iscritti alla gestione autonoma in qualità di coadiuvanti e coadiutori del titolare con partita IVA o del socio di società (artigiani/commerciati/<wbr/>agricoli);
– soci di società o componenti degli studi associati, in quanto già rientranti nell’ambito di applicazione del decreto interministeriale del 19/08/2022 per cui dovevano presentare domanda entro il 30/11/2022.

INDENNITÀ UNA TANTUM, I REQUISITI NECESSARI PER ACCEDERE ALLA DOMANDA

I lavoratori autonomi e professionisti non titolari di partita IVA, iscritti alle gestioni previdenziali INPS ai fini del riconoscimento dell’indennità una tantum in argomento, devono soddisfare tutti i seguenti requisiti:
– avere percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021;
– avere percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro nel periodo d’imposta 2021;
– essere già iscritti alla gestione autonoma dell’INPS con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022;
– avere un’attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022;
– avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità;
– non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti;
– non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti.
Si precisa che in presenza del reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, l’indennità una tantum verrà riconosciuta nella misura di euro 350, mentre in caso di possesso reddito superiore ai 20.000 euro ma inferiore a 35.000 euro la misura dell’indennità sarà di euro 200.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda per accedere al beneficio deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica entro il 30/04/2023. I professionisti iscritti esclusivamente ad una delle casse professionali devono presentare domanda alla cassa di appartenenza secondo le modalità dalle stesse previste. In caso di contemporanea iscrizione ad una cassa professionale e all’Inps la domanda va presentata all’INPS. pag. 7/10

INDENNITÀ UNA TANTUM, LE DICHIARAZIONI DA RENDERE IN SEDE DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

In sede di domanda il richiedente la prestazione deve dichiarare, pena l’inammissibilità dell’istanza: – di essere lavoratore autonomo/libero professionista; – di non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022; – di non essere percettore delle indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti; – di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro; – di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 20.000 euro; – di essere iscritto, alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del decreto Aiuti, a una delle gestioni previdenziali dell’INPS; – nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato domanda per l’accesso all’indennità una tantum in oggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria.

VERIFICA DEL REQUISITO REDDITUALE TRAMITE

L’Inps erogherà il beneficio in base a quanto autocertificato, fermo restando la verifica del requisito reddituale che verrà fatta tramite l’ADE. La pratica può essere registrata in PatroClo alla voce A97 classificazione B200AUT.